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L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, gia' elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dallo articolo 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, e' ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni. La maggiore somma di lire 5.000 milioni e' destinata ai seguenti interventi:

  • a)assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica... L. 3.500
  • b)contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti... L. 1.500

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art15 · fonte del testo