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Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' modificato come segue: "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.613 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971".

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

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