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Le lettere c), d) ed e) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono modificate come segue: "c) per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dallo articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739: nell'esercizio 1968 L. 4.000 milioni nell'esercizio 1969" 8.000 milioni nell'esercizio 1970" 8.000 milioni"; "d) per la concessione di contributi di cui all'articolo 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati: nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni nell'esercizio 1969" 2.000 milioni nell'esercizio 1970" 1.000 milioni nell'esercizio 1971" 1.000 milioni"; "e) per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilita' rurale di cui all'articolo 32: nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni nell'esercizio 1969" 3.000 milioni nell'esercizio 1970" 2.000 milioni nell'esercizio 1971" 4.000 milioni".
Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008
