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All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilita' risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16 e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008
