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Al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' aggiunto il seguente capoverso: "i capi degli uffici tecnico e amministrativo dello ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968". Allo stesso articolo 17 e' aggiunto il seguente comma: "Possono essere altresi' chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualita' di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato".

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art7 · fonte del testo