All'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968 n. 241, e' aggiunto il seguente comma: "Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessita', quali risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sara' effettuata per non piu' di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procedera' all'acquisizione delle nuove aree occorrenti".

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art22 · fonte su Normattiva