Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1979, n. 464, dopo l'articolo 4-quinquies e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 4-sexies. - In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unita' immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede. E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unita' immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purche' sita nell'ambito del comune. E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di piu' unita' immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato".

Testo vigente dal 16 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art25 · fonte su Normattiva