All'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' aggiunto il seguente comma: "La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprieta', per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione".
Testo vigente dal 28 ottobre 1974
