Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualita' della gestione dell'offerta nonche' di rafforzare i rapporti di filiera. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122~art10 · fonte su Normattiva