Art. 3 — Mutui
Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali".
Testo vigente dal 17 aprile 2001
