Art. 8 — Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio
Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento dell'attivita' di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennita', i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonche' le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attivita' antibracconaggio, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
