Art. 13 — Ecosistemi montani
In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a se' stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonche' nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinche' le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalita' di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti. All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente e' emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico »;
- b)alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali » sono inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di protezione civile ».
Testo vigente dal 19 settembre 2025
