Art. 7 — Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli
Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura puo' essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalita' previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401. Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 e' disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
