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In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, e' attribuito al fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano e' autorizzato ad emettere in una o piu' volte secondo le norme recate dal ripetuto decreto-legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
