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Le agevolazioni fiscali di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si intendono applicabili a tutte le operazioni, atti, contratti e formalita', inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'istituto mobiliare italiano, oltre che in sede di concessione dei finanziamenti anche durante il corso dei finanziamenti stessi.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
