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L'Istituto mobiliare italiano, quale gestore del Fondo di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, e' autorizzato a costituire, con le disponibilita' del Fondo, una societa' ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del Fondo stesso il quale e' autorizzato a fornire alla societa' gli occorrenti mezzi finanziari ed a trasferirle in proprieta', anche per l'eventuale alienazione, le partecipazioni di cui sopra. Le esenzioni di cui all'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si applicano alla societa' di cui al precedente comma anche per quanto riguarda i rapporti della societa' stessa con le imprese finanziate; l'imposta sulle societa' sara' corrisposta nella misura di cui all'ultimo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645. Con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge istitutiva del Fondo, saranno disciplinate le norme relative allo statuto e regolamentazione della societa' e i suoi rapporti con il Fondo.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1133~art4 · fonte del testo