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Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili a tutte le operazioni relative ai finanziamenti concessi a medie e piccole imprese industriali o commerciali dagli istituti di cui all'articolo 6 della legge medesima.
Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
