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Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, della legge 30 luglio 1959, n. 623, puo' essere corrisposto all'Istituto finanziatore, per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della detta legge, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un contributo pari alla differenza tra il tasso che l'Istituto avrebbe praticato per operazioni similari ed il tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 30 luglio 1951, n. 623.
Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
