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Agli esperti di cui al comma secondo dell'articolo 5 della, legge 30 luglio 1959, n. 623, diversi dai componenti del Comitato previsto dall'articolo medesimo, puo' essere affidato l'incarico di particolari indagini e stadi necessari al funzionamento del Comitato predetto.
Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
