Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 34 — Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale

Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative ((ovvero)) a causa di atti delittuosi commessi da terzi. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

Testo vigente dal 21 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art34 · fonte su Normattiva