Art. 37 — Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri
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All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico". All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
Testo in vigore dal 20 gennaio 2003 al 9 ottobre 2010
