Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 38 — Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 2003 al 1 gennaio 2021. Leggi il testo vigente →

Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Testo in vigore dal 20 gennaio 2003 al 1 gennaio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art38 · fonte su Normattiva