Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi ((...)) delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 27 marzo 2012

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art28 · fonte su Normattiva