Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 43 — Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline

Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 270/2005

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 2005

    Va dichiarata l’estinzione dei giudizi, per rinuncia accettata dalla controparte, dei giudizi aventi ad oggetto gli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003, nonché il d.lgs. n. 288 del 2003, in relazione agli artt. 3, 114, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 Cost., 17, lettere b) e c) dello Statuto della Regione siciliana.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 3 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art43 · fonte su Normattiva