Art. 44 — Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12
All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.
Testo vigente dal 20 gennaio 2003
