capo IX — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
- Art. 42 — Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni
- Art. 43 — Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline
- Art. 44 — Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12
- Art. 45 — Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria
- Art. 46 — Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche
- Art. 47 — Istituto superiore di sanità
- Art. 48 — Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia
- Art. 49 — Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina
- Art. 50 — Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- Art. 51 — Tutela della salute dei non fumatori
- Art. 52 — Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute
- Art. 53 — Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata