Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 46 — Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche

I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

12

la Corte costituzionale, con sentenza 6-10 marzo 2006, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 15/3/2006, n. 11) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del presente art. 46.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/2006

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che disciplina il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità. La materia della organizzazione del servizio farmaceutico, come la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato, va ricondotta al titolo di competenza concorrente di tutela della salute e la Corte , in relazione a varie leggi di "sanatoria" che nel passato hanno affrontato la materia, ha altresì escluso che potesse riconoscersi natura di principio ad "un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per una ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione", né l'interesse nazionale può legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo art. 117 della Costituzione. > >- Sentenza citata n. 177/1988.

    Art. 46 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art46 · fonte su Normattiva