Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 50 — Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art50 · fonte su Normattiva