Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Art. 50 — Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
Testo vigente dal 20 gennaio 2003
