Art. 8 — Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente)
All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".
Testo vigente dal 26 marzo 2002
