Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e' inserita la seguente: «517-quater,».

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art55 · fonte su Normattiva