Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio, non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese industriali che, a causa di gravi difficolta' derivate in modo preponderante dalla necessita' di procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente, siano dichiarate fallita o poste in liquidazione o sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, nonche' il pagamento delle indennita' di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti, possono essere effettuati, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria.
Testo in vigore dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010
