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L'autorizzazione ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente e' accordata alla Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro. La facolta' di accordare le autorizzazioni previste dal comma precedente puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1949. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.
Testo in vigore dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010
