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Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrispondera' altresi' agli impiegati e agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro tre mesi dalla dichiarazione di fallimento, dall'inizio della liquidazione o dell'amministrazione controllata o della procedura di concordato preventivo:
- a)per i primi trenta giorni successivi alla data del licenziamento, una indennita' pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali per gli operai e ai due terzi della retribuzione globale mensile per gli impiegati, oltre gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa di integrazione;
- b)per i successivi 150 giorni, l'indennita' e l'assegno integrativo di disoccupazione previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni per gli aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'art. 2 del citato decreto n. 373. Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria, e si applichera' agli impiegati dal giorno dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'abolizione del massimale nell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per gli impiegati.
Testo in vigore dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010
