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La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione, ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore. Il fondo indennita' impiegati e' tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.

Testo in vigore dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-05;135~art4 · fonte del testo