Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Lo Stato garantisce il recupero delle erogazioni previste dal precedente art. 1. Per l'azione di recupero, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria stabilira' tutte le opportune garanzie. Lo Stato rimborsera' alla Cassa di integrazione le somme corrisposte per il trattamento speciale previsto dall'art. 3, ad eccezione della parte relativa alle indennita' e sussidi di disoccupazione che e' posta a carico delle relative gestioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spessa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme occorrenti, utilizzando all'uopo, fino all'importo di 300 milioni, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49.
Testo in vigore dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010
