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I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'art. 3 della presente legge cessano dal godimento del beneficio stesso:
- a)quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale;
- b)quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale;
- c)quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
- d)quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti. Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro 30 giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui all'art. 3 passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che essi abbiano trovato una nuova occupazione. Questo trattamento e' cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201, e 17 dicembre 1947, n. 1585.
Testo in vigore dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010
