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Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;31~art3 · fonte su Normattiva