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Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;31~art6 · fonte su Normattiva