Art. 19 — Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di passaggio, senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che si siano avvalsi della facolta' prevista dall'art. 112, comma, secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facolta' prevista dal secondo comma dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio prestato in qualita' di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, puo' essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art19 · fonte del testo