Art. 19 — Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza
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In caso di passaggio, senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che si siano avvalsi della facolta' prevista dall'art. 112, comma, secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facolta' prevista dal secondo comma dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio prestato in qualita' di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, puo' essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
