Art. 2 — Limite massimo di eta
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici e' stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile. Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite e' fissato in anni trenta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art2 · fonte del testo