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((Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici e' stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile. Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite e' fissato in anni trenta)).

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 9 marzo 1963. 7 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso tolto: alle carriere esecutive aggiunto: alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici e' stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile. Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato tolto: dei servizi telefonici aggiunto: delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite e' fissato in anni tolto: 30 aggiunto: trenta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art2 · fonte del testo