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I Capi servizio principali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia, ad essi delegata dal direttore cruciale di amministrazione e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore generale di amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti, predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attivita' dei dipendenti uffici, assicurandone la legalita', l'imparzialita' e la rispondenza al pubblico interesse, promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita le funzioni attribuitegli dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, e coordina, ai fini previsti dal precedente comma, l'attivita' degli ispettori generali dell'Azienda medesima.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art26 · fonte del testo