Art. 65 — Passaggio nei ruoli dell'azienda di Stato per i servizi telefonici di particolari categorie di impiegati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli impiegati, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualita' di dipendenti di ruolo e non di ruolo, che abbiano continuato a fornire le loro prestazioni presso l'Azienda suddetta senza soluzione di continuita', posteriormente alla nomina nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste, e delle telecomunicazioni possono fare passaggio a domanda nei ruoli dell'Azienda stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il passaggio e' disposto, nei limiti della, disponibilita' di organico, nella qualifica corrispondente a quella rivestita e conservando le anzianita' possedute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art65 · fonte del testo