Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962. Leggi il testo vigente →

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonche' di collaborazione amministrativa contabile. Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle G, H, I dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con servizi postali e telegrafici. Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle D ed E dell'allegato II, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono altresi' funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi telefonici. Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto e' soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art33 · fonte del testo