Art. 33 — Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria
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Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonche' di collaborazione amministrativa contabile. Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle G, H, I dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con servizi postali e telegrafici. Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle D ed E dell'allegato II, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono altresi' funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi telefonici. Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto e' soggetto alla registrazione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
