Art. 33 — Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria
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Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonche' di collaborazione amministrativa contabile. Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle G, H, I dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con servizi postali e telegrafici. Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle D ed E dell'allegato II, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono altresi' funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi telefonici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 9 marzo 1963
