Art. 46 — Mansioni dei fattorini
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici e' svolto dai fattorini e, ove occorra, dagli agenti di esercizio di terza e seconda classe di eta' non superiore ai 32 anni)). I fattorini possono essere anche applicati al servizio di recapito della, corrispondenza.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
