Art. 43

[1](art. 19, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di portalettere, di procaccia e di ricevitoria. Da questa ultima mansione sono esclusi gli agenti aventi la qualifica di fattorino. Gli agenti addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione. Gli agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonche' le prestazioni manuali specificate, in via di massima, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Sono applicati, altresi', ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art43 · fonte su Normattiva