Art. 5 — Riserva di posti nei concorsi
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Ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' essere riservata al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al ventesimo dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo, al decimo per le carriere di concetto ed al quinto per le carriere esecutive. Nei confronti di coloro che hanno titolo alle riserve anzidette si prescinde dal limite massimo di eta'
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
