Art. 78 — Concorsi riservati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 425 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra ed assimilati, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno tali, entro tre anni, nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva, degli operatori di esercizio e della carriera ausiliaria degli agenti esercizio, saranno conferiti:
tolto: 1) per la nomina ad ufficiale di 3ª classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:
tolto: a) impiegati - compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge - con il trattamento economico previsto per la terza categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il 1° maggio 1948, nonche' gli impiegati che si trovino a svolgere lavori esecutivi a cottimo alle dipendenze del servizio dei risparmi postali;
tolto: b) supplenti di ex ricevitoria o di ufficio locale trasformato in ufficio principale rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;
tolto: c) personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia disimpegnato tre anni di effettivo servizio, anche se non continuativo, con mansioni proprie della, carrier esecutiva.
tolto: 2) per la nomina ad allievo agente di esercizio, mediante concorso per titoli, riservato alle seguenti categorie di personale:
tolto: a) impiegati, compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il 1° maggio 1948;
tolto: b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio ai 1° luglio 1957;
tolto: c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;
tolto: d) scortapieghi. Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di eta' previsti per l'accesso alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario. Gli idonei dei concorsi previsti dal presente articolo sono collocati in ruolo, in relazione alla disponibilita' di posti, semestralmente. Gli impiegati indicati alle lettere a) dei punti 1) e 2) che all'atto della approvazione delle graduatorie non sono in possesso dell'anzianita' di due anni di servizio effettivo, sono inquadrati in ruolo dopo il compimento di tale anzianita'. Il personale di cui al n. 1) lettera c) del presente articolo che non chieda di partecipare al concorso riservato per la nomina ad ufficiale di 3ª classe, o che, partecipandovi, non consegua l'idoneita', e' restituito alle mansioni del personale ausiliario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art78 · fonte del testo